IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 3590/91 R.G. proposto da Associazione dei comuni per l'ambito territoriale "Verbano Sud" - U.S.S.L. n. 5 di Angera (Varese), in persona dell'amministratore straordinario pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Basile ed elett.te dom. presso l'avv. M. Guerritore via S. Antonio n. 2 - Milano contro il comitato regionale di controllo della regione Lombardia, in persona del Presidente pro- tempore nonche' la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro- tempore non costituitisi in giudizio per l'annullamento dei provvedimenti del Co.Re.Co. Lombardia assunti in data 22 luglio 1991 (nn. 66165, 66166, 66167) comunicati il 24 luglio 1991 e 7 agosto 1991, con i quali e' stata dichiarata la decadenza rispettivamente delle deliberazioni nn. 2, 1 e 3 tutte in data 28 maggio 1991, dell'assemblea generale dell'U.S.L. n. 5 di Angera, aventi ad oggetto l'elezione del Presidente dell'assemblea, la convalida degli eletti dell'assemblea e la nomina del comitato dei garanti; nonche' di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale; Visto il ricorso ed i relativi atti allegati; Visti gli atti tutti di causa; Viste le memorie prodotte dalle parti; Uditi i procuratori delle parti indicati nel verbale di udienza; Relatore all'udienza pubblica del 3 luglio 1992 il referendario dott. Anna Pappalardo; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con ricorso notificato il 24 novembre 1991 al comitato regionale di controllo ed alla regione Lombardia la ricorrente U.S.L. PREMESSO Di avere adottato le delibere in epigrafe in applicazione delle disposizioni della legge 111/1991; Di essersi vista annullare tali delibere dal Co.Re.Co. per declaratoria di decadenza ai sensi della legge regionale n. 16/1990, in quanto i verbali delle stesse risultavano pervenuti al Comitato oltre i trenta giorni dalla data di adozione; Tanto premesso chiedeva l'annullamento dell'impugnato provvedimento, deducendo vari vizi di legittimita', consistenti in: 1) violazione e falsa applicazione della legge n. 62/1953, della legge 142/1990 e delle leggi regione Lombardia nn. 12/1982 e 16/1990; 2) eccesso di potere per erroneita' dei presupposti, difetto e incongruita' della motivazione, carenza istruttoria, illogicita', sviamento. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il Co.Re.Co. e la regione intimati non si costituivano in giudizio. All'udienza del 3 luglio 1992 il ricorso e' stato ritenuto in decisione. D I R I T T O Le impugnate delibere sono state oggetto di pronuncia di decadenza da parte del Comitato di controllo, ai sensi della legge regione Lombardia n. 16/1990 che all'art. 8 prevede la necessita' che le delibere soggette a controllo pervengano entro il termine di giorni trenta dalla loro adozione. Nella specie la legge prescrive che le delibere debbano pervenire, e non semplicemente essere spedite entro tale termine perentorio, sicche' e' pacifico e risulta agli atti che la ricezione al Co.Re.Co. e' avvenuta in data 28 giugno 1992, facendo fede in tal senso la data del timbro postale di consegna e non quella successiva di assunzione degli atti al protocollo del Co.Re.Co. (non potrebbero infatti farsi gravare sull'ente sottoposto a controllo, in presenza di termini perentori quali quelli in esame, eventuali ritardi ulteriori o disfunzioni non ad esso imputabili, e riferibili agli stessi addetti agli uffici del Co.Re.Co.). La regola della validita' del timbro postale di spedizione vale invero in assenza di specifiche e piu' rigorose disposizioni, come nella specie prescritte dalla legge regionale. Quanto alla pronuncia del Co.Re.Co. la stessa formalmente e' pienamente ineccepibile, in quanto se e' vero che sussistono termini ben precisi per l'adozione e comunicazione delle pronunce di annullamento delle delibere sottoposte a controllo e circoscritti in venti giorni dalla adozione della decisione del comitato di controllo, anche ai sensi della legge n. 142/1990, e' da rilevare come nella specie si verte non in ipotesi di pronuncia costitutiva di annullamento per vizi di legittimita', dell'atto sottoposto a controllo, ma in ipotesi di declaratoria di decadenza, e pertanto suscettibile di essere rilevata in qualunque tempo, fermo il limite della ragionevolezza, del consolidamento di posizioni giuridiche medio tempore acquisite, limite che non puo' dirsi operante per un ritardo di pochi giorni nell'intervento dell'atto di pronuncia di decadenza. D'altra parte le delibere in esame non rientrano neppure tra quelle contemplate nell'elenco di cui all'art. 4 della legge regionale citata, comprensivo degli atti non soggetti e controllo, non avendo ad oggetto le categorie ivi previste. Osserva pertanto il collegio che allo stato della normativa applicabile la domanda andrebbe respinta. Tuttavia e proprio la normativa in esame e segnatamente quella di cui alle citate leggi regionali, a suscitare dei dubbi di legittimita' costituzionale, che inducono il collegio a sollevare di ufficio il relativo incidente di costituzionalita', sia pure non prospettato dalla difesa della ricorrente. Pertanto, qualora trovasse soluzione favorevole la questione di legittimita' costituzionale prospettata, le impugnate delibere verrebbero ad essere pienamente operanti. Una siffatta considerazione induce a ritenere rilevante la questione anzidetta la quale, come e' noto, puo' essere proposta in ogni stato e grado del giudizio, purche' relativa a motivi di impugnazione tempestivamente proposti dalle parti, trattandosi di questione che, in relazione alla norma invocata a sostegno dell'impugnazione, puo' essere rilevata anche di ufficio. Tanto premesso, ritiene il collegio che sia rilevante il dubbio di costituzionalita' in ordine alla legge regionale n. 12/1982, art. 8 cosi' come modificato dalla legge regionale n. 16/1990, in relazione agli artt. 3, 117, 128, 130 della Costituzione. L'attuale sistema normativo e invero orientato nel senso di riconoscere piena autonomia agli enti locali, tanto che progressivamente sono scomparsi dapprima il controllo di merito e successivamente quello di legittimita' e' stato circoscritto entro limiti rigorosi. Ulteriore segnale di tendenza, anche se costituisce ius superveniens non applicabile alla questione in esame, e' data dalla legge 412/1991 la quale ha abolito il controllo del Co.Re.Co. in ordine agli atti delle Unita' sanitarie locali. L'iter normativo corrispondente si riflette dapprima nella previsione costituzionale dei principi di autonomia e coordinamento degli enti locali rispetto all'amministrazione statale, introducendo il sistema del solo controllo degli atti in luogo della vigilanza e tutela del prefetto. Tale previsione viene realizzata con la legge del 1953, che abolisce in pratica il controllo di merito e prima ancora la previsione del termine di decadenza di otto giorni per l'invio delle delibere a controllo prescritto dalla vecchia legge comunale e provinciale; tanto prescrive l'art. 59 della legge stessa in materia di estensione dei controlli. Il quadro normativo si completa con la nuova legge sulle autonomie locali, che disciplina solo in via eccezionale le ipotesi di decadenza per mancato invio dell'atto a controllo e sopprime il (sia pure limitato) controllo di merito di cui all'art. 60 della legge del 1953. Si tratta invero dell'espressione di una linea di tendenza sempre piu' rispettosa delle autonomie locali con la previsione della riduzione degli atti soggetti a controllo; in proposito l'art. 45, primo comma, legge n. 142/1990 prevede un controllo generale e necessario solo per le delibere cd. fondamentali. Altre ipotesi di decadenza sono pertanto disciplinate da alcune leggi regionali, che hanno voluto introdurre dei termini acceleratori per l'invio delle delibere a controllo, onde evitare che si tardasse ingiustificatamente nella trasmissione delle stesse e nella sottoposizione all'organo tutorio. Tale finalita', seppure risponda in astratto ad esigenze di pubblico interesse, non puo' essere raggiunta ad avviso del collegio attraverso la statuzione di decadenza della delibera tardivamente inviata a controllo, e tantomeno di quella che, pure tempestivamente inviata, sia pervenuta successivamente, tramite il servizio postale (nella specie appare evidente come la data del timbro di spedizione sia ancora nei termini di legge). Invero in tali ipotesi i termini acceleratori, essendo collegati non piu' all'adozione della delibera ed al suo contenuto, ma ad adempimenti successivi, di segreteria e conseguentemente degli apparati di ordine burocratico che fanno capo agli enti controllati, non possono essere imputati agli stessi, almeno nel senso di riflettersi in cause di decadenza delle delibere interessate. D'altra parte la giurisprudenza amministrativa, con riferimento alle decisioni dell'ente di controllo, ha piu' volte ribadito come il termine per la comunicazione delle stesse debba ritenersi ordinatorio, pur trattandosi di decisioni di rilievo incisivo nella vita dell'ente, avendo ad oggetto l'annullamento degli atti inviati al controllo; quindi, in via omologa, non sembra ragionevolmente potersi discriminare in ordine alla natura del termine da applicarsi all'ipotesi inversa di invio dell'atto a controllo: ne' a cio' puo' bastare la diversita' di ratio e di natura degli organi (controllante e controllato), atteso che la previsione di termini per entrambi gli adempimenti trova l'identica ratio, consistente nel rendere piu' efficace l'esercizio dell'azione di controllo, e nell'agevolare la necessaria tempestivita' in subiecta materia, attinente alla verifica di potesta' pubblicistiche che richiedono immediatezza, anche per assicurare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte. Per completare il quadro di riferimento normativo, occorre rilevare che la nuova legge sulle autonomie locali prevede la necessita' di invio di alcune delibere a controllo entro termini di decadenza, come sopra specificato, ma solo in quanto si tratta di delibere assunte in via di urgenza dal consiglio comunale o dalla giunta e pertanto sempre immediatamente eseguibili. In tal caso opera l'obbligo di trasmissione a pena di decadenza entro cinque giorni dall'adozione della delibera, ai sensi dell'art. 32 legge 142/1990, sicche' il Co.Re.Co., qualora l'atto pervenga fuori termini, prende atto dell'avvenuta decadenza ai sensi di legge. La previsione di una decadenza, ed il termine sensibilmente breve per evitarla, trovano giustificazione e ratio nella natura extra ordinem del provvedimento adottato, si da dover richiamare piu' rapidamente l'attenzione dell'organo di controllo e da evitare che attraverso l'urgenza l'ente controllato possa sostanzialmente sottrarsi al meccanismo di controllo, trasmettendo l'atto quando quest'ultimo ha gia' prodotto i suoi effetti, e vanificando ogni riscontro di legittimita' del proprio operato. E' evidente che nel caso all'esame del collegio non si tratta di delibere adottate in via di urgenza dagli organi dell'ente controllato, ma di natura ordinaria, sicche' con la pronuncia di decadenza in oggetto si viene ad introdurre surrettiziamente una nuova ipotesi di caducazione in sede di controllo amministrativo, quale tertium genus al di la' delle ipotesi di riscontro di legittimita' e di merito, non prevista dalla legge e dalla Costituzione, e di natura piu' grave del mero annullamento per motivi di legittimita', in quanto opera ipso iure e per fatti estrinseci all'atto sottoposto a controllo. E' pur vero che il settimo comma dell'art. 46 della legge 142/1990 contempla una riserva a favore della legge regionale, prevedendo che questa "stabilisce le modalita' e i termini per l'invio delle deliberazioni all'organo di controllo e per la disciplina della decorrenza dei termini assegnati ai comitati regionali ai fini dell'esercizio del controllo stesso". Tuttavia cio' non legittima l'esercizio del potere normativo regionale in senso indipendente, in quanto trattasi di una competenza legislativa di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 117 della Costituzione, che si estrinseca con l'emanazione di norme di adattamento alla legislazione statale. Pertanto l'area di intervento della normativa regionale non puo' estendersi a ricomprendere anche la disciplina della funzione di controllo, mediante la previsione, come nella specie, di forme ed ipotesi ulteriori di caducazione delle delibere, dovendosi limitare alla previsione delle mere modalita' di inoltro degli atti all'organo tutorio. Ne puo' sostenersi che la legge regionale abbia disciplinato una mera modalita' di inoltro della delibera all'organo di controllo, in quanto, ricollegandovi effetti decadenziali, e' sicuramente andata al di la' dei limiti previsti dal dettato costituzionale e della stessa legge 142/1990. Tutti tali elementi a giudizio del Collegio contrastano con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ingiustificata disparita' di trattamento tra situazioni identiche per circostanze che non risultano sorrette ragionevolmente da una differenza sostanziale, ma da fattori totalmente estrinseci e pertanto avulsi dalle finalita' della funzione di controllo, cosi' come costituzionalmente attribuita. Si determina altresi' violazione dei principi di cui agli artt. 117 - 128 e 130 della Costituzione: violazione dell'art. 117, poiche' in base allo stesso e' riservata alla legge dello Stato la determinazione del tipo di controlli esercitabili, non spettando alla regione introdurre nuove ipotesi e forme degli stessi al di la' di quelle previste dalla legge statale, ma dovendosi limitare all'emanazione di norme di attuazione. D'altra parte, cosi' prevedendo al di fuori dell'ipotesi dell'urgenza, si verrebbe ad introdurre un tertium genus di controllo, oltre a quello di legittimita' e di merito - quest'ultimo peraltro soppresso - non previsto dalla Costituzione, ossia la pronuncia di decadenza, e che opera con effetti caducatori addirittura piu' gravi di quanto non si verifichi per il controllo di legittimita', poiche' si realizza ipso iure e ha natura meramente dichiarativa. Risulta violato l'art. 128 della Costituzione, sotto il profilo della lesione dell'autonomia degli enti controllati, che la Costituzione circoscrive solo entro i limiti fissati dalle leggi della Repubblica, ponendo pertanto una riserva di legge statale al riguardo. Infine si determina violazione dell'art. 130 della Costituzione, per quanto riguarda i principi sul funzionamento del Co.Re.Co. Il Collegio pertanto, attesa la rilevanza della questione ai fini del decidere, deve formulare di ufficio l'incidente di legittimita' costituzionale della norma regionale sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 117, 128, 130 della Costituzione, nella parte in cui prevede pronuncia di decadenza dell'atto controllato non pervenuto entro un termine perentorio all'organo di controllo. Per tali aspetti il giudizio relativo deve sospendersi e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita' costituzionale.