IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 3590/91 R.G.
 proposto  da  Associazione  dei  comuni  per  l'ambito   territoriale
 "Verbano  Sud"  -  U.S.S.L.  n.  5  di  Angera  (Varese),  in persona
 dell'amministratore straordinario pro-tempore, rappresentato e difeso
 dall'avv.  Pasquale  Basile  ed  elett.te  dom.  presso   l'avv.   M.
 Guerritore  via S. Antonio n. 2 - Milano contro il comitato regionale
 di controllo della regione Lombardia, in persona del Presidente  pro-
 tempore  nonche' la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-
 tempore  non  costituitisi  in  giudizio   per   l'annullamento   dei
 provvedimenti  del Co.Re.Co. Lombardia assunti in data 22 luglio 1991
 (nn. 66165, 66166, 66167) comunicati il 24 luglio  1991  e  7  agosto
 1991,  con  i  quali e' stata dichiarata la decadenza rispettivamente
 delle deliberazioni nn. 2, 1 e  3  tutte  in  data  28  maggio  1991,
 dell'assemblea generale dell'U.S.L. n. 5 di Angera, aventi ad oggetto
 l'elezione  del  Presidente dell'assemblea, la convalida degli eletti
 dell'assemblea e la nomina del comitato dei garanti; nonche' di  ogni
 altro atto preordinato, connesso e conseguenziale;
    Visto il ricorso ed i relativi atti allegati;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Viste le memorie prodotte dalle parti;
    Uditi i procuratori delle parti indicati nel verbale di udienza;
    Relatore  all'udienza  pubblica  del 3 luglio 1992 il referendario
 dott. Anna Pappalardo;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con ricorso notificato il 24 novembre 1991 al  comitato  regionale
 di controllo ed alla regione Lombardia la ricorrente U.S.L.
                               PREMESSO
    Di  avere  adottato  le delibere in epigrafe in applicazione delle
 disposizioni della legge 111/1991;
    Di  essersi  vista  annullare  tali  delibere  dal  Co.Re.Co.  per
 declaratoria  di decadenza ai sensi della legge regionale n. 16/1990,
 in quanto i verbali delle stesse risultavano  pervenuti  al  Comitato
 oltre i trenta giorni dalla data di adozione;
    Tanto     premesso    chiedeva    l'annullamento    dell'impugnato
 provvedimento, deducendo vari vizi di legittimita', consistenti in:
      1) violazione e falsa applicazione della legge n. 62/1953, della
 legge 142/1990 e delle leggi regione Lombardia nn. 12/1982 e 16/1990;
      2) eccesso di potere per erroneita' dei presupposti,  difetto  e
 incongruita'  della  motivazione,  carenza  istruttoria, illogicita',
 sviamento.
    Instauratosi ritualmente il contraddittorio,  il  Co.Re.Co.  e  la
 regione intimati non si costituivano in giudizio.
    All'udienza  del  3  luglio  1992  il ricorso e' stato ritenuto in
 decisione.
                             D I R I T T O
    Le impugnate delibere sono state oggetto di pronuncia di decadenza
 da parte del Comitato di controllo,  ai  sensi  della  legge  regione
 Lombardia  n.  16/1990  che  all'art.  8 prevede la necessita' che le
 delibere soggette a controllo pervengano entro il termine  di  giorni
 trenta dalla loro adozione.
    Nella specie la legge prescrive che le delibere debbano pervenire,
 e  non  semplicemente  essere  spedite entro tale termine perentorio,
 sicche' e' pacifico e risulta agli atti che la ricezione al Co.Re.Co.
 e' avvenuta in data 28 giugno 1992, facendo fede in tal senso la data
 del timbro postale di consegna e non quella successiva di  assunzione
 degli  atti al protocollo del Co.Re.Co. (non potrebbero infatti farsi
 gravare sull'ente sottoposto a  controllo,  in  presenza  di  termini
 perentori  quali  quelli  in  esame,  eventuali  ritardi  ulteriori o
 disfunzioni non ad esso imputabili, e riferibili agli stessi  addetti
 agli uffici del Co.Re.Co.).
    La  regola  della  validita' del timbro postale di spedizione vale
 invero in assenza di specifiche e piu'  rigorose  disposizioni,  come
 nella specie prescritte dalla legge regionale.
    Quanto  alla  pronuncia  del  Co.Re.Co.  la  stessa formalmente e'
 pienamente ineccepibile, in quanto se e' vero che sussistono  termini
 ben   precisi  per  l'adozione  e  comunicazione  delle  pronunce  di
 annullamento delle delibere sottoposte a controllo e circoscritti  in
 venti   giorni   dalla  adozione  della  decisione  del  comitato  di
 controllo, anche ai sensi della legge n.  142/1990,  e'  da  rilevare
 come nella specie si verte non in ipotesi di pronuncia costitutiva di
 annullamento   per  vizi  di  legittimita',  dell'atto  sottoposto  a
 controllo, ma in ipotesi di declaratoria  di  decadenza,  e  pertanto
 suscettibile  di  essere rilevata in qualunque tempo, fermo il limite
 della ragionevolezza,  del  consolidamento  di  posizioni  giuridiche
 medio  tempore  acquisite,  limite che non puo' dirsi operante per un
 ritardo di pochi giorni nell'intervento  dell'atto  di  pronuncia  di
 decadenza.  D'altra  parte le delibere in esame non rientrano neppure
 tra quelle contemplate nell'elenco di  cui  all'art.  4  della  legge
 regionale  citata,  comprensivo  degli atti non soggetti e controllo,
 non avendo ad oggetto le categorie ivi previste.
    Osserva pertanto  il  collegio  che  allo  stato  della  normativa
 applicabile la domanda andrebbe respinta.
    Tuttavia  e proprio la normativa in esame e segnatamente quella di
 cui  alle  citate  leggi  regionali,  a  suscitare   dei   dubbi   di
 legittimita'  costituzionale, che inducono il collegio a sollevare di
 ufficio il relativo incidente  di  costituzionalita',  sia  pure  non
 prospettato dalla difesa della ricorrente.
    Pertanto,  qualora  trovasse  soluzione favorevole la questione di
 legittimita'  costituzionale  prospettata,  le   impugnate   delibere
 verrebbero ad essere pienamente operanti.
    Una   siffatta  considerazione  induce  a  ritenere  rilevante  la
 questione anzidetta la quale, come e' noto, puo' essere  proposta  in
 ogni  stato  e  grado  del  giudizio,  purche'  relativa  a motivi di
 impugnazione tempestivamente proposti  dalle  parti,  trattandosi  di
 questione   che,   in   relazione  alla  norma  invocata  a  sostegno
 dell'impugnazione, puo' essere rilevata anche di ufficio.
    Tanto premesso, ritiene il collegio che sia rilevante il dubbio di
 costituzionalita' in ordine alla legge regionale n. 12/1982,  art.  8
 cosi'  come modificato dalla legge regionale n. 16/1990, in relazione
 agli artt. 3, 117, 128, 130 della Costituzione.
    L'attuale sistema  normativo  e  invero  orientato  nel  senso  di
 riconoscere   piena   autonomia   agli   enti   locali,   tanto   che
 progressivamente sono scomparsi dapprima il  controllo  di  merito  e
 successivamente  quello  di  legittimita' e' stato circoscritto entro
 limiti rigorosi.
    Ulteriore   segnale   di   tendenza,   anche  se  costituisce  ius
 superveniens non applicabile alla questione in esame, e'  data  dalla
 legge  412/1991  la  quale  ha  abolito il controllo del Co.Re.Co. in
 ordine agli atti delle Unita' sanitarie locali.
    L'iter  normativo  corrispondente  si  riflette   dapprima   nella
 previsione  costituzionale  dei principi di autonomia e coordinamento
 degli enti locali rispetto all'amministrazione statale,  introducendo
 il  sistema  del solo controllo degli atti in luogo della vigilanza e
 tutela del prefetto. Tale previsione viene realizzata  con  la  legge
 del  1953,  che  abolisce  in  pratica il controllo di merito e prima
 ancora la previsione del termine di  decadenza  di  otto  giorni  per
 l'invio  delle  delibere  a  controllo prescritto dalla vecchia legge
 comunale e provinciale; tanto prescrive l'art. 59 della legge  stessa
 in materia di estensione dei controlli.
    Il quadro normativo si completa con la nuova legge sulle autonomie
 locali,  che  disciplina  solo  in  via  eccezionale  le  ipotesi  di
 decadenza per mancato invio dell'atto a controllo e sopprime il  (sia
 pure limitato) controllo di merito di cui all'art. 60 della legge del
 1953.
    Si  tratta invero dell'espressione di una linea di tendenza sempre
 piu' rispettosa  delle  autonomie  locali  con  la  previsione  della
 riduzione  degli  atti  soggetti a controllo; in proposito l'art. 45,
 primo comma, legge  n.  142/1990  prevede  un  controllo  generale  e
 necessario solo per le delibere cd. fondamentali.
    Altre  ipotesi  di  decadenza sono pertanto disciplinate da alcune
 leggi regionali, che hanno voluto introdurre dei termini acceleratori
 per l'invio delle delibere a controllo, onde evitare che si  tardasse
 ingiustificatamente   nella   trasmissione   delle   stesse  e  nella
 sottoposizione all'organo tutorio.
    Tale finalita',  seppure  risponda  in  astratto  ad  esigenze  di
 pubblico  interesse, non puo' essere raggiunta ad avviso del collegio
 attraverso la statuzione di  decadenza  della  delibera  tardivamente
 inviata  a controllo, e tantomeno di quella che, pure tempestivamente
 inviata, sia pervenuta successivamente, tramite il  servizio  postale
 (nella  specie  appare evidente come la data del timbro di spedizione
 sia ancora nei termini di legge).
    Invero in tali ipotesi i termini acceleratori,  essendo  collegati
 non  piu'  all'adozione  della  delibera  ed  al suo contenuto, ma ad
 adempimenti  successivi,  di  segreteria  e  conseguentemente   degli
 apparati  di ordine burocratico che fanno capo agli enti controllati,
 non  possono  essere  imputati  agli  stessi,  almeno  nel  senso  di
 riflettersi in cause di decadenza delle delibere interessate.
    D'altra  parte  la  giurisprudenza amministrativa, con riferimento
 alle decisioni dell'ente di controllo, ha piu' volte ribadito come il
 termine  per  la   comunicazione   delle   stesse   debba   ritenersi
 ordinatorio,  pur  trattandosi di decisioni di rilievo incisivo nella
 vita dell'ente, avendo ad oggetto l'annullamento degli  atti  inviati
 al  controllo;  quindi,  in  via  omologa, non sembra ragionevolmente
 potersi discriminare in ordine alla natura del termine da  applicarsi
 all'ipotesi  inversa  di invio dell'atto a controllo: ne' a cio' puo'
 bastare la diversita' di ratio e di natura degli organi (controllante
 e controllato), atteso che la previsione di termini per entrambi  gli
 adempimenti  trova  l'identica  ratio,  consistente  nel rendere piu'
 efficace l'esercizio dell'azione di controllo,  e  nell'agevolare  la
 necessaria tempestivita' in subiecta materia, attinente alla verifica
 di  potesta'  pubblicistiche  che  richiedono immediatezza, anche per
 assicurare la certezza delle posizioni giuridiche coinvolte.
    Per  completare  il  quadro  di  riferimento  normativo,   occorre
 rilevare  che  la  nuova  legge  sulle  autonomie  locali  prevede la
 necessita' di invio di alcune delibere a controllo entro  termini  di
 decadenza,  come  sopra  specificato,  ma solo in quanto si tratta di
 delibere assunte in via di urgenza dal  consiglio  comunale  o  dalla
 giunta e pertanto sempre immediatamente eseguibili.
    In  tal  caso  opera l'obbligo di trasmissione a pena di decadenza
 entro cinque giorni dall'adozione della delibera, ai sensi  dell'art.
 32  legge  142/1990,  sicche'  il  Co.Re.Co., qualora l'atto pervenga
 fuori termini, prende atto dell'avvenuta decadenza ai sensi di legge.
    La previsione di una decadenza, ed il termine sensibilmente  breve
 per  evitarla,  trovano  giustificazione  e  ratio nella natura extra
 ordinem del provvedimento  adottato,  si  da  dover  richiamare  piu'
 rapidamente  l'attenzione  dell'organo  di controllo e da evitare che
 attraverso  l'urgenza  l'ente   controllato   possa   sostanzialmente
 sottrarsi  al  meccanismo  di  controllo,  trasmettendo l'atto quando
 quest'ultimo ha gia' prodotto i  suoi  effetti,  e  vanificando  ogni
 riscontro di legittimita' del proprio operato.
    E'  evidente  che nel caso all'esame del collegio non si tratta di
 delibere  adottate  in  via  di  urgenza   dagli   organi   dell'ente
 controllato,  ma  di  natura  ordinaria,  sicche' con la pronuncia di
 decadenza in oggetto si  viene  ad  introdurre  surrettiziamente  una
 nuova  ipotesi  di  caducazione  in sede di controllo amministrativo,
 quale  tertium  genus  al  di  la'  delle  ipotesi  di  riscontro  di
 legittimita'   e   di  merito,  non  prevista  dalla  legge  e  dalla
 Costituzione, e di natura piu' grave del mero annullamento per motivi
 di legittimita', in quanto opera ipso iure  e  per  fatti  estrinseci
 all'atto sottoposto a controllo.
    E' pur vero che il settimo comma dell'art. 46 della legge 142/1990
 contempla  una riserva a favore della legge regionale, prevedendo che
 questa "stabilisce  le  modalita'  e  i  termini  per  l'invio  delle
 deliberazioni  all'organo  di  controllo  e  per  la disciplina della
 decorrenza dei  termini  assegnati  ai  comitati  regionali  ai  fini
 dell'esercizio del controllo stesso".
    Tuttavia  cio'  non  legittima  l'esercizio  del  potere normativo
 regionale in senso indipendente, in quanto trattasi di una competenza
 legislativa di attuazione ai sensi dell'ultimo  comma  dell'art.  117
 della  Costituzione,  che  si estrinseca con l'emanazione di norme di
 adattamento alla legislazione statale. Pertanto l'area di  intervento
 della  normativa  regionale non puo' estendersi a ricomprendere anche
 la disciplina della funzione di controllo,  mediante  la  previsione,
 come nella specie, di forme ed ipotesi ulteriori di caducazione delle
 delibere,  dovendosi limitare alla previsione delle mere modalita' di
 inoltro degli atti all'organo tutorio.
    Ne puo' sostenersi che la legge regionale abbia  disciplinato  una
 mera  modalita' di inoltro della delibera all'organo di controllo, in
 quanto, ricollegandovi effetti decadenziali, e' sicuramente andata al
 di la' dei limiti previsti dal dettato costituzionale e della  stessa
 legge 142/1990.
    Tutti tali elementi a giudizio del Collegio contrastano con l'art.
 3   della   Costituzione,   sotto  il  profilo  della  ingiustificata
 disparita' di trattamento tra situazioni  identiche  per  circostanze
 che   non   risultano  sorrette  ragionevolmente  da  una  differenza
 sostanziale, ma da fattori totalmente estrinseci  e  pertanto  avulsi
 dalle   finalita'   della   funzione   di   controllo,   cosi'   come
 costituzionalmente attribuita.
    Si determina altresi' violazione dei principi di  cui  agli  artt.
 117 - 128 e 130 della Costituzione: violazione dell'art. 117, poiche'
 in   base  allo  stesso  e'  riservata  alla  legge  dello  Stato  la
 determinazione del tipo di controlli esercitabili, non spettando alla
 regione introdurre nuove ipotesi e forme degli stessi al  di  la'  di
 quelle   previste   dalla   legge   statale,  ma  dovendosi  limitare
 all'emanazione di norme di attuazione.
    D'altra  parte,  cosi'  prevedendo  al   di   fuori   dell'ipotesi
 dell'urgenza,   si   verrebbe  ad  introdurre  un  tertium  genus  di
 controllo, oltre a quello di legittimita' e di merito -  quest'ultimo
 peraltro  soppresso  -  non  previsto  dalla  Costituzione,  ossia la
 pronuncia  di  decadenza,  e  che  opera   con   effetti   caducatori
 addirittura piu' gravi di quanto non si verifichi per il controllo di
 legittimita',  poiche'  si  realizza  ipso iure e ha natura meramente
 dichiarativa.
    Risulta violato l'art. 128 della Costituzione,  sotto  il  profilo
 della   lesione   dell'autonomia   degli  enti  controllati,  che  la
 Costituzione circoscrive solo entro  i  limiti  fissati  dalle  leggi
 della  Repubblica,  ponendo  pertanto una riserva di legge statale al
 riguardo.
    Infine si determina violazione dell'art. 130  della  Costituzione,
 per quanto riguarda i principi sul funzionamento del Co.Re.Co.
    Il  Collegio pertanto, attesa la rilevanza della questione ai fini
 del decidere, deve formulare di ufficio l'incidente  di  legittimita'
 costituzionale   della   norma   regionale  sotto  il  profilo  della
 violazione degli artt. 3, 117, 128,  130  della  Costituzione,  nella
 parte in cui prevede pronuncia di decadenza dell'atto controllato non
 pervenuto entro un termine perentorio all'organo di controllo.
    Per  tali aspetti il giudizio relativo deve sospendersi e gli atti
 vanno  rimessi  alla  Corte  costituzionale  per   il   giudizio   di
 legittimita' costituzionale.